Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 81/08 la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (sicurezza in cantiere) era regolamentata esclusivamente dai DPR 547/55 e DPR 164/56 che lasciavano completa autonomia e responsabilità all'Impresa che, pur soggetta alle verifiche degli organi di controllo, redigeva i "Piani di Sicurezza" solo nelle circostanze in cui era soggetta alla Legge Antimafia (55/90) e alla Legge Merloni Bis (109/94). Tra le novità più significative introdotte dal d.lgs. 81/08 e sue successive modificazioni, vi è quella di aver coinvolto in prima persona il Committente nella gestione della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, il quale deve obbligatoriamente designare, al superamento di determinati parametri previsti dalla legge, due figure dedite al coordinamento della sicurezza in cantiere: il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
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