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Marcatura CE

La Direttiva 89/106/CEE è nata con lo scopo di garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno dell’UE. Essa impone il Controllo di Produzione in Fabbrica (CPF) e la marcatura CE per i materiali utilizzati in edilizia.

La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie di prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell'Unione Europea. L'apposizione del marchio è prescritta per legge per poter commercializzare il prodotto nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

Alcuni prodotti per cui è necessario il Controllo di Produzione in Fabbrica e marcatura CE:

  • Prodotti prefabbricati in calcestruzzo
  • Calci
  • Cementi
  • Malte per intonaci
  • Conglomerati cementizi
  • Blocchi per muratura
  • Miscele bituminose
  • Strutture in legno

 L'elenco completo è disponibile all'indirizzo http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp

Le autorità pubbliche sono dotate del potere di imporre la sospensione dei lavori e del blocco delle attività commerciali dell'edificio in cui sono installati i prodotti fuori legge.

Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali, si ricorda che in caso di prodotti non a norma, sul piano contrattuale e commerciale il rapporto di compravendita è nullo ai sensi dell' art. 1418 del codice civile. Quindi si può non procedere al pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni.

Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato di truffa, oltre a quanto sopra enunciato.

In molti casi il fabbricante può procedere in modo autonomo alla valutazione della conformità del proprio prodotto conservando idonea documentazione (fascicolo tecnico). In altri casi, per quei prodotti che il legislatore europeo ha giudicato potenzialmente più rischiosi, è previsto l'intervento di un Organismo di terza parte, o Organismo Notificato, che, alternativamente o congiuntamente:

  • verifica e approva, mediante esami e prove su un prototipo, la progettazione del prodotto,
  • approva unitariamente ogni esemplare del prodotto (solo la produzione/installazione ovvero anche la progettazione)
  • approva e sorveglia il sistema di garanzia del fabbricante (assumendo come riferimento le norme UNI EN ISO 9000): garanzia qualità totale della produzione o dei prodotti.

Marcatura CE + Dichiarazione di Conformità = Prodotto Conforme a tutte le esigenze di sicurezza, salute, igiene e protezione dell'ambiente ad esso applicabili.

Attività Prestazionali SIL Gest

 La consulenza di SIL Gest srl, oltre che alla certezza di affidarsi a dei consulenti qualificati, prevede:

  • classificazione dei prodotti
  • identificazione delle normative applicabili
  • elaborazione del sistema di controllo della produzione in fabbrica 
  • preparazione del prodotto alle prove da svolgere presso organismo notificato (ove sia necessario)